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Straordinaria

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Manutenzione straordinaria:

normativa vigente

La manutenzione straordinaria, anch’essa definita nell’art. 6 del T.U. (lettera b del comma 3) riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Questa norma è stata poi modificata ed ampliata dal Decreto legge n. 133 del 2014, il quale ha allargato la casistica degli interventi che rientrano nella cosiddetta manutenzione straordinaria, comprendendo anche l’installazione di ascensori e di scale di sicurezza, la realizzazione dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni con la modifica dei materiali o delle tipologie di finestre.

Gli interventi, per poter essere qualificati come di manutenzione straordinaria, non devono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non devono comportare modifiche rispetto alle destinazioni d’uso. Quindi non possono comportare, ad esempio, un passaggio da civile abitazione ad ufficio o viceversa.

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Manutenzione straordinaria:

C.I.L.A.

Per interventi di manutenzione straordinaria, i quali non prevedono modifiche della struttura, è necessario presentare la C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). Si tratta di una pratica introdotta nel 2010 con la Legge 73.

Essendo una comunicazione,non necessita dell’approvazione del Comune. E quindi i lavori possono iniziare da subito.Viene presentata dal proprietario presso il Comune (Sportello Unico per l’Edilizia SUE)territorialmente competente. Può essere presentata anche dall’inquilino che utilizza l’immobile in base ad un contratto di affitto con il consenso del proprietario dell’immobile.

Anche un professionista abilitato, (architetto, geometra, ingegnere) può presentare la CILA, se delegato da uno dei titolari. Il coinvolgimento di un professionista abilitato è necessario comunque per la compilazione delle dichiarazioni ed asseverazioni di sua competenza. Il tecnico, infatti, dichiara che le opere realizzate tramite Cila rispettano la normativa in materia e realizza gli elaborati grafici (planimetrie, sezioni, prospetti etc.)

Nei casi in cui nelle opere di manutenzione straordinaria rientrino interventi non contemplati, per la ricostruzione edilizia, risanamento conservativo e restauro, è necessario presentare una S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).